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PROFESSIONISTI

Polizza di Responsabilità Civile Architetti e Ingegneri

La polizza di Responsabilità Civile Professionale copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività di Architetto o Ingegnere. La polizza prevede una formulazione “All risks” che tiene indenne l’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare a terzi (a titolo di capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a seguito di Richieste di Risarcimento avanzate da terzi per errori od omissioni colposi o gravemente colposi commessi nell’esercizio dell’Attività Professionale indicata.

L’Assicurazione vale altresì per le responsabilità accertate in capo all’Assicurato dalla Corte dei Conti a seguito di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi da questi subiti.

Di seguito alcune caratteristiche comuni alle diverse soluzioni:
Attività assicurate: Tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione
Forma contrattuale: E’ una polizza “claims made”
Retroattività:  pari alla precedente copertura continua oppure da 0 anni ad ILLIMITATA

Postuma: Ultrattività 10 anni a pagamento
Responsabilità solidale: Copertura per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti: in questo caso gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili
Costi e Spese Legali: Sempre previste,  in  aggiunta  al  massimale  Assicurato  (25%  del  massimale),  senza  l’applicazione  della franchigia


GARANZIE ED ESTENSIONI OPERANTI:

  • PERDITA DI DOCUMENTI
  • FATTO COLPOSO O DOLOSO DEI COLLABORATORI
  • PENALITÀ FISCALI E SANZIONI
  • “PRIVACY”
  • DIFFAMAZIONE
  • RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO
  • ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

 

Scoperto: Mai applicato
Franchigia: La franchigia solitamente è di Euro 1.000,00 ma ci sono diverse soluzioni
Regolazione Premio: Nessuna,  in  quanto  il  premio  è  determinato  sul  fatturato  dell’esercizio  fiscale  dell’anno precedente

Polizza di Tutela Legale Architetti

Premio annuo lordo € 210,00
Massimale: € 25.000,00 per sinistro

Durata della polizza: annuale

Garanzie previste:

a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per le contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

c) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza.

d) Le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La Polizza è operante anche nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile ad integrazione e dopo esaurimento per spese di resistenza e soccombenza ai sensi articolo 1917 CC. Inoltre la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile con il limite massimo di € 2.500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

e) “Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008:
Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri in relazione al D.Lgs. 494/96, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri dipendenti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
– la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
– l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire all’Ufficio Sinistri il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
A maggiore precisazione i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente con eccezione dei Legali Rappresentanti.

f) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03)
Le garanzie vengono prestate a favore dell’Assicurato a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:
– la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
– la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
– la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.

g) Decreto Legislativo 231/2001:
Laddove applicabile, se il Contraente dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l’eliminazione delle carenze organizzative e ai fini dell’esenzione delle sanzioni interdittive.
Tale estensione di Polizza è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro ed è compreso nel Massimale di Polizza indicato nel frontespizio di Polizza.

h) Pacchetto Ordini Professionali:
La garanzia viene prestata a favore del Contraente qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

Polizza Infortuni Architetti

Premio a partire da € 150,00

Garanzie previste:
– Infortuni professionali ed extraprofessionali
– Franchigia 3% che si annulla al 10%
– Supervalutazione invalidità permanente se il grado di invalidità accertata è pari o maggiore al 50%, viene liquidato
l’intero capitale assicurato
– Decorrenza annuale della polizza (12 mesi dalla data della stipula) con l’esclusione del tacito rinnovo
– Validità territoriale mondiale
– Validità temporale 24 ore su 24 

Garanzie base:
– Caso Morte
– Caso Invalidità Permanente da infortunio
– Rimborso spese mediche da infortunio

Estensioni facoltative di garanzia:
– Diaria per ricovero o per ingessatura
– Diaria per convalescenza a seguito di ricovero
– Copertura per le ustioni

Polizza di Tutela Legale Ingegneri

Premio annuo lordo € 212,00
Massimale: 
€ 10.000,00
Durata della polizza: annuale

Garanzie previste:

a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per le contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

c) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza.

d) Le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La Polizza è operante anche nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile ad integrazione e dopo esaurimento per spese di resistenza e soccombenza ai sensi articolo 1917 CC. Inoltre la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile con il limite massimo di € 2.500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

e) “Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008:
Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri in relazione al D.Lgs. 494/96, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri dipendenti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
– la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
– l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire all’Ufficio Sinistri il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
A maggiore precisazione i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente con eccezione dei Legali Rappresentanti.

f) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03)
Le garanzie vengono prestate a favore dell’Assicurato a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:
– la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
– la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
– la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.

g) Decreto Legislativo 231/2001:
Laddove applicabile, se il Contraente dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l’eliminazione delle carenze organizzative e ai fini dell’esenzione delle sanzioni interdittive.
Tale estensione di Polizza è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro ed è compreso nel Massimale di Polizza indicato nel frontespizio di Polizza.

h) Pacchetto Ordini Professionali:
La garanzia viene prestata a favore del Contraente qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

 

Polizza Infortuni Ingegneri

Premio a partire da € 150,00

Garanzie previste:
– Infortuni professionali ed extraprofessionali
– Franchigia 3% che si annulla al 10%
– Supervalutazione invalidità permanente se il grado di invalidità accertata è pari o maggiore al 50%, viene liquidato
l’intero capitale assicurato
– Decorrenza annuale della polizza (12 mesi dalla data della stipula) con l’esclusione del tacito rinnovo
– Validità territoriale mondiale
– Validità temporale 24 ore su 24 

Garanzie base:
– Caso Morte
– Caso Invalidità Permanente da infortunio
– Rimborso spese mediche da infortunio

Estensioni facoltative di garanzia:
– Diaria per ricovero o per ingessatura
– Diaria per convalescenza a seguito di ricovero
– Copertura per le ustioni

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