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AZIENDE

RC Professionale Organismi di Certificazione

Polizza di Responsabilità Civile per Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

La Polizza di Responsabilità Civile tutela l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento da ogni somma che sia tenuto a pagare per danni a terzi a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo, sia lieve che grave, da errore o da omissione, involontariamente commessi nello svolgimento dell’attività esercitata.

La Polizza per l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento recepisce interamente le normative vigenti, e oltre alla copertura dei danni commessi durante lo svolgimento della normale attività prevede le seguenti estensioni:
– Fatto dei dipendenti e collaboratori – L’assicurazione è estesa anche ai reclami che dovessero essere fatti per danni a terzi determinati da azione di dipendenti e collaboratori.
– Tutela dei dati personali – L’assicurazione è estesa ai reclami che dovessero essere fatti a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto.
– Conduzione dello Studio – L’assicurazione è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell’attività esercitata.
– Perdita di documenti – L’assicurazione è estesa ai reclami a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti nell’ordinario svolgimento dell’attività esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento, salve le esclusioni previste dal fascicolo informativo.
– Garanzia postuma – L’assicurazione sarà intesa a coprire i reclami fatti per la prima volta nei confronti dell’assicurato e da questi denunciati agli assicuratori nel corso dei 2 anni della sua durata, purché derivanti da azione od omissione commessa nel periodo durante il quale l’assicurazione delimitata in 

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