A partire dal 16 marzo 2024, entrerà in vigore il nuovo decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, che introduce importanti novità per la gestione delle polizze assicurative nel settore sanitario. Questo regolamento, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, oltre che per i professionisti del settore sanitario.
Obiettivo del nuovo regolamento
Il nuovo decreto ha l’obiettivo di tutelare sia gli operatori sanitari sia la sicurezza dei pazienti, garantendo i diritti risarcitori in ambito medico-sanitario. L’obbligo di assicurazione previsto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd Gelli-Bianco) diventa così definitivo, rendendo operativo il regime dell’azione diretta. Ciò significa che i pazienti danneggiati potranno rivolgersi direttamente alle compagnie assicurative per ottenere il risarcimento.
Efficacia temporale dell’assicurazione
Una delle disposizioni più rilevanti del decreto riguarda la durata della garanzia assicurativa. L’articolo 5, comma 1, stabilisce che la copertura deve essere presentata nella forma “claims made”. Questo tipo di garanzia copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nello stesso periodo e nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto. In caso di rinnovo della polizza, la garanzia opera fin dalla decorrenza della prima polizza.
Obblighi di pubblicità e trasparenza
Un’altra novità significativa è l’obbligo di pubblicità e trasparenza imposto alle strutture sanitarie e ai professionisti sanitari. L’articolo 7 del decreto impone la pubblicazione sul sito internet delle strutture dei dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati negli ultimi cinque anni. Questi dati devono riguardare lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, e violazioni del consenso legate all’esercizio dell’attività sanitaria.
Fondo Rischi e Fondo Riserva Sinistri
Gli articoli 10 e 11 del decreto disciplinano la costituzione di un fondo rischi e di un fondo riserva sinistri. Il fondo rischi è specificamente destinato a coprire i rischi individuabili al termine dell’esercizio che possono dar luogo a richieste di risarcimento. Il fondo riserva sinistri, invece, comprende le somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate durante l’esercizio o negli esercizi precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati, incluse le spese di liquidazione.
Conclusione
Il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, rappresenta un passo significativo verso la tutela sia degli operatori sanitari sia dei pazienti, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza in ambito medico-sanitario. Le nuove regole, che entreranno in vigore il 16 marzo 2024, mirano a creare un sistema più equo e responsabile, dove i diritti risarcitori siano garantiti e facilmente accessibili per tutti i soggetti coinvolti.